Art.52 Statuto- Il Presidente Regionale.
Il Presidente Regionale è eletto dall'Assemblea regionale, a maggioranza assoluta dei voti, con le stesse modalità prescritte per l'elezioni del Presidente Federale, in quanto applicabili. Egli dura in carica per il quadriennio Olimpico, ed è eleggibile per non più di due mandati consecutivi fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 78 comma 4 e 5.
Qualora alla carica sia eletto un Atleta o un Tecnico, questi non può praticare le attività della categoria di appartenenza per la durata del mandato.
Il Presidente Regionale rappresenta la Federazione nella Regione ed è responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del funzionamento del Comitato Regionale nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale. Il Presidente Regionale in particolare:
Nei casi di estrema urgenza, ed in particolare quanto sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili senza che sia possibile la tempestiva convocazione del Consiglio Regionale, il Presidente Regionale può adottare tutti i provvedimenti rientranti nella ordinaria competenza di tale organo, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile successiva, in cui dovrà essere accertata la sussistenza dei presupposti dell'intervento. La mancata ratifica comporta la decadenza dei provvedimenti adottati. In caso di dimissioni o impedimento, temporaneo o definitivo del Presidente Regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal presente Statuto per l'ipotesi di dimissione o di impedimento del Presidente Federale.
Art.50-Il Consiglio Regionale
Il Consiglio Regionale è composto dl Presidente Regionale e da un numero di consiglieri pari a 5 nelle regioni ove abbiano sede fino a 20 ASA, pari a 7 nelle regioni ove abbiano sede da 21 a fino a 50 ASA, pari a 9 nelle regioni ove abbiano sede più di 50 ASA, eletti dall'assemblea regionale delle ASA con le stesse modalità previste per l'elezioni dei componenti del Consiglio Federale. Salvi i casi di decadenza anticipati, il Consiglio Regionale, dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.
Nella sua prima riunione utile, il Consiglio Regionale elegge tra i suoi componenti, un Vice Presidente, con il compito di sostituirsi al Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Nomina altresì un Segretario, incaricato di redigere i verbali delle sedute, scegliendolo anche tra persone diverse dai suoi componenenti. In questo caso il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio Regionale senza diritto al voto.
Il Consiglio Regionale si riunisce in tutti i casi in cui il Presidente lo ritenga necessario o quanto ne sia fatta richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi componenti. Esso comunque deve riunirsi almeno quattro volte l'anno. Per la validità della riunione è prevista la presenza della maggioranza dei suoi componenti tra i quali il Presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni si intendono approvate se hanno riportato la maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Alle riunioni del Consiglio Regionale partecipano con voto consultivo, i componenti del Consiglio Federale della regione, su invito del Presidente, ogni altra persona ritenuta idonea a fornire uncontributo in ordine a specifici argomenti posti all'ordine del giorno.
In ogni caso,per tutto quanto non previsto dal presente statuto in merito alla convocazione alle deliberazioni ed al funzionamento in genere del Consiglio Regionale, nonchè per i casi di decadenza e di ricostituzione dello stesso, si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni dettate per il Consiglio Federale.
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